Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

  • Servizio attivo

Riconoscimento del possesso della cittadinanza ai discendenti degli italiani emigrati all'estero


A chi è rivolto

Il servizio si rivolge ai cittadini stranieri, residenti nel Comune di Enna, discendenti di italiani emigrati all'estero che intendono richiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.


Chi può presentare

L'istanza può essere presentata dal cittadino straniero discendente di cittadini italiani per cui si è concluso positivamente il procedimento di residenza nel Comune di Enna.

Descrizione

In virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n.555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d’antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l’Australia, ecc.) attributivi iure soli dello status civitatis. La prole nata sul territorio dello Stato d’emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l’età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi. straniero.

Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero il quale attribuisce la cittadinanza iure soli e riconosciuti dal padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente risultano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza.

Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda terza e quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.

Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Come fare

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n.555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza (disponibile in basso nella sezione Documenti).


Cosa serve

All'istanza devono essere allegati:

1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;

4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

7. certificato di residenza (acquisito d'Ufficio)

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita.

Quanto costa

L'istanza necessita del pagamento dell'imposta di bollo di 16,00€.

Procedure collegate all'esito

Presentata l'istanza, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento all'interessato.

Allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana della facoltà di rinunziarvi ex art. 7 L. n. 555/1912, l'Ufficio provvede:

- a svolgere adeguate indagini presso il comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano emigrato all’estero ovvero presso il Comune di Roma;

- a contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali – Ufficio VIII perché interpelli i dipendenti Uffici Consolari interessati.

Verificata la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita iure sanguinis la cittadinanza italiana, il Sindaco dispone la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali, quindi l'Ufficio procede al rilascio dell’apposita certificazione di cittadinanza nonché agli altri conseguenti incombenti di competenza.

Ulteriori informazioni

Certificazioni, traduzioni e legalizzazioni

I certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

Discordanza generalità

La discordanza delle generalità negli atti di stato civile stranieri non sempre è causa di rigetto dell'istanza, se è possibile superare le discordanza sulla base dell'intera documentazione prodotta a corredo dell'istanza stessa, sì da poter ritenere integra la linea di parentela diretta che consente la trasmissione del diritto di cittadinanza

Occorre capire se tali discordanze siano in grado di mettere in dubbio che gli atti si riferiscano ad un discendente del cittadino italiana oppure si possano ricondurre a meri errori materiali. In ogni caso, la variazione nel contenuto degli atti dovrà essere oggetto di rettificazione presso l'autorità straniera.

Qualora le suddette necessarie rettifiche non possano essere effettuate all’estero e l'Ufficiale dello Stato Civile non può ritenere provata la discendenza, è facoltà dell'interessato rivolgersi al Giudice ordinario italiano, competente in materia di accertamento dello status personae.

Scadenza della documentazione

Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: " I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.".

Pertanto è indispensabile chiarire cosa si intenda per documento "non soggetto a modificazioni", e in linea generale si possono dare le seguenti indicazioni:

  • i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
  • tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
  • tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata (in particolare se riguarda persone viventi e la documentazione non sia recente, anche se relativa ad atti e certificati di morte o documenti di persone decedute), la documentazione potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

Documentazione firmata digitalmente

Il documento prodotto dal cittadino argentino all'ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'Ufficiale di Stato Civile.


Vincoli

Sussistenza della residenza

Dovendo l’eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

Peraltro, l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.

Pertanto, qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana dove essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Casi particolari

Discendenti delle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero Austro-Ungrarico

Ai sensi della L. 14 dicembre 2000, n. 379 recante “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero Austro-Ungrarico ed ai loro discendenti”, quando l'avo è nato in territorio appartenuto all’Impero Austro-Ungarico è necessario fornire la documentazione di cui alla Circolare K.78 del 24/12/2001, ossia:

1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2) certificato di residenza attuale;

3) documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone, in quest’ultimo caso andrà esibita idonea documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;

4) documentazione idonea a dimostrare l’emigrazione nell’arco temporale compreso tra l’anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all’estero della residenza nel periodo indicato);

5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;

6) attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato quali i seguenti:

               a) livello di notorietà dell’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato e dei suoi ascendenti;

               b) dichiarazione di appartenenza nazionale;

               c) data di iscrizione all’organismo che rilascia l’attestazione;

7) ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico – linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana e pagelle scolastiche, corrispondenza familiare ecc.).

Inoltre, l’art. 1, co. 2, della citata legge, ha previsto che alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all’Impero Austro-Ungrarico emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta  la  cittadinanza  italiana qualora  rendano  una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge5 febbraio 1992, n. 91 (innanzi l'Ufficiale dello Stato civile o al Console), entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge citata.

Pertanto, la dichiarazione anzidetta poteva utilmente effettuarsi originariamente entro il 20/12/2005, poi entro il 20/12/2010 giusta proroga quinquennale di cui art. 28-bis, co. 1, D.L. 273/2005, convertito dalla L. 51/2006.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza Vittorio Emanuele 5

Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Tel: 093540111

Argomenti:

Immigrazione

Pagina aggiornata il 11 apr 2024

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