Whistleblowing

Segnalazione di illeciti nella Pubblica Amministrazione (c.d. Whistleblowing)


Whistleblowing

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La n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto nell’ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Tale istituto giuridico è disciplinato dal Decreto legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto n. 24/2023 disciplina i canali di segnalazione e le tutele riconosciute alla persona fisica che, in ragione di una conoscenza maturata nell’ambito del proprio contesto lavorativo, segnala, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico e l’integrità dell’ amministrazione pubblica.

Chi può effettuare la segnalazione

  • i dipendenti del Comune di Enna;
  • i dipendenti degli enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico ex art. 2359 c.c. da parte del Comune;
  • i lavoratori, lavoratori autonomi e collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;
  • i consulenti, liberi professionisti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) presso l’Amministrazione comunale;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione comunale.

La segnalazione può avvenire in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto nazionale o dell’Unione europea, compresi i fondati sospetti aventi ad oggetto illeciti amministrativi, civili, contabili o penali, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti. Tra le violazioni sono da ricomprendere tutti gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai settori indicati all’art. 2 co.1 lett. a) del D.lgs. n. 24/2023 e, in particolare:

  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le informazioni sulle violazioni devono comunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui chi effettua la segnalazione sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Chi riceve la segnalazione

Il soggetto che gestisce le segnalazioni di whistleblowing all’interno del comune di Enna è il Segretario Generale, Dott. Lucio Catania

Modalità di segnalazione

Chi intende effettuare la segnalazione deve utilizzare uno dei seguenti canali interni:

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell’Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

Canale esterno presso ANAC

Come previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023 il segnalante può rivolgersi ad ANAC attraverso il c.d. canale esterno, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • la segnalazione effettuata attraverso il canale interno non ha avuto esito entro il termine di tre mesi dalla presentazione della stessa;
  • il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ultimo aggiornamento: 27 feb 2024

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