Nome

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Nome imposto e dichiarazione di esatta indicazione del nome


A chi è rivolto

Chi può presentare

Ai sensi dell'art. 36 DPR 396/2000, chi ha avuto attribuito alla nascita, prima del 2000, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

Descrizione

Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Come fare

La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di nascita ed è comunicata ai sensi di legge.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Ulteriori informazioni

Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque, anche nel caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un lungo periodo di tempo, con uno o l'altro degli elementi del nome, egli avrà comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere con quale nome deve essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l'ufficiale dello stato civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36.

In caso di dichiarazione motivata dalla sola volontà dell'interessato, la facoltà concessa non può comportare l'alterazione dell'ordine dei vari elementi del nome. Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto altererebbe l'ordine originario dei vari elementi del nome.

Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall'uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l'ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall'atto di nascita. Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la "scelta. del nome" rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all'ufficiale dello stato civile vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l'uso protratto nel tempo.

In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la possibilità, da parte dell'ufficiale di stato civile, di procedere d'ufficio, senza una specifica dichiarazione scritta del richiedente. Si precisa che, nel caso in cui l'ufficiale di stato civile riscontri d'ufficio (es: verifiche dei dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello risultante dall'atto di nascita, si potrà procedere a contattare l'interessato al fine di ricevere l'indicazione di cui all'art. 36. Fino a quando una tale indicazione non sia stata resa, si dovranno tenere fermi i dati come risultanti dall'atto di nascita.

(Circolare n. 5 del Ministero dell'Interno - DAIT, 14 febbraio 2007 recante "Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell'indicazione del nome").

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza Vittorio Emanuele 5

9,00 - 12,30

Argomenti:

Famiglia

Pagina aggiornata il 15 gen 2024

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