Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Riferimento normativo
Art. 10, c. 8, lett. a)
Contenuti dell'obbligo
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"
Aggiornamento
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
La legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell’ambito del pubblico impiego.
Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", come modificato dalla legge n.179 del 30.11.2017, secondo il quale i soggetti deputati a raccogliere le segnalazioni sono:
1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190
2. Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
3. Denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria
4. Corte dei Conti
Si precisa che la recente riforma ha ampliato la sfera dei soggetti destinatari della tutela estendendola non solo al dipendente dell'amministrazione pubblica ma, altresì, al dipendente di ente pubblico economico, al dipendente dell’ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., nonché ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
whistleblowing@comune.enna.it