Trasferimento di residenza e cambio di abitazione

  • Servizio attivo

Provenienza da altro Comune o dall'estero e variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque intenda trasferire la propria residenza presso il Comune di Enna proveniendo da altro Comune o dall'estero.

Il Servizio è inoltre rivolto a chi, già residente del Comune di Enna, debba cambiare abitazione, e quindi indirizzo, all'interno del Comune.

Chi può presentare

Ciascun componente della famiglia é responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche.

Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

Descrizione

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.).

La dimora abituale è costituita dal luogo nel quale una persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale.

la dimora è abituale quando sussistono la stabile permanenza in un luogo (elemento oggettivo) e la volontà di rimanervi (elemento soggettivo).

Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Come fare

L'interessato, entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, deve compilare la dichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno (disponibile in basso nella sezione Documenti).

In particolare:

  • l'Allegato 1 compilato e debitamente firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferisce, con allegazione del documento di riconoscimento di ciascuno;
  • il Modulo n. 1 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di possesso dell’immobile;
  • il Modulo n. 2 se l’immobile è messo a disposizione a titola gratuito, contenente la dichiarazione sostitutiva da far compilare dal proprietario dell’immobile con allegazione del documento di riconoscimento del proprietario
  • il Modulo n. 3 se l’immobile è già abitato da altra persona, contenete la dichiarazione sostitutiva di chi già abita l’immobile concernente la sussistenza o meno del vincolo di parentela/affinità/tutela/curatela/affettivo con il richiedente o con un membro della sua famiglia.


Dovranno essere allegati:

  • i documenti di riconoscimento in corso di validità e codici fiscali degli interessati;
  • la visura catastale dell’immobile (se i dati catastali non sono stati già indicati nella dichiarazione)
  • il documento di riconoscimento di altri dichiaranti (proprietario dell'immobile, coabitante..)


Nel caso di trasferimento in una ex contrada, è necessario previamente recarsi presso la sede degli Uffici.

Cosa serve

  1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di ciascun membro della famiglia interessato al trasferimento o al cambio di abitazione;
  2. visura catastale dell'immobile se i dati catastali non sono stati indicati nella dichiarazione di residenza e nel Modello 1
  3. contratto di locazione, usufrutto, uso o abitazione con ricevuta di regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, contratto di comodato d'uso o copia conforme della sentenza dichiarativa dell'usucapione oppure la dichiarazione sostitutiva da far compilare dal proprietario dell’immobile che mette a disposizione l'immobile a titolo gratuito e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell'immobile che mette a disposizione a titolo gratuito (se l'immobile non è di proprietà del dichiarante)


Cosa si ottiene

Tramite il servizio verrà registrata la tua nuova residenza e seguiranno i dovuti accertamenti. Con la convalida finale della richiesta risulterai ufficialmente residente al nuovo indirizzo.

Tempi e scadenze

Il cambiamento di abitazione deve essere comunicato entro 20 giorni dall'avvenuto spostamento.

Entro due giorni dalla comunicazione si procede alla registrazione della residenza dichiarata ed entro trenta giorni avverrà l'accertamento dei vigili.

Entro 45 gg deve avvenire la convalida o il rifiuto dell'istanza, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Procedure collegate all'esito

L'ufficiale di anagrafe procede alla registrazione nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dalle dichiarazioni rese dagli interessati con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni (si farà riferimento alla data di protocollazione).

L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente anche attraverso la Polizia Locale.

In caso di accertamento negativo da parte della Polizia Locale, ovvero nel caso di carenza di altri requisiti previsti dalla legge, al destinatario sono comunicate i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui vengono concessi 10 giorni di tempo per la comunicazione delle ragioni per cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale si sia concluso negativamente o per l'integrazione della dichiarazione. Se non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione, provvedendo al contempo alla comunicazione del rigetto.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento condotto dalla Polizia Locale, il procedimento sarà concluso senza nessuna comunicazione per l'interessato.

Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei ), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

Ulteriori informazioni

Tagliando di aggiornamento della Carta di circolazione

Il Decreto "Semplificazioni" 2020 - D. L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 - ha introdotta un’importante modifica all’art. 94 del Codice della Strada con la quale, in tema di trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).

Pertanto, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

Il cittadino può scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, direttamente da www.ilportaledellautomobilista.it da esibire in caso di necessità.

L'ufficio Anagrafe non rilascia più nessuna attestazione.


Vincoli

Normativa contro l'abusivismo

L'art. 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,prevede, all’art. 5, che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge

Pertanto è possibile trasferire la propria residenza presso un immobile di cui il dichiarante sia proprietario, conduttore in forza di contratto di locazione regolarmente registrato, comodatari o assegnatari in caso di edilizia popolare.

Il dichiarante deve quindi compilare la dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di occupazione dell’immobile (Modulo 1), indicando il titolo per cui l'immobile è occupato (proprietà, preliminare di vendita, usufrutto, locazione, comodato d'uso, messa a disposizione a titolo gratuito, titolarità di un diritto reale d'uso o di abitazione, assegnazione di alloggio di edilizia popolare, usucapione accertata per sentenza).

In tutti questi casi, è opportuno allegare il titolo (contratto, provvedimento, sentenza) con la ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dove prevista.

Nel caso di comodato d'uso verbale senza contratto (messa a disposizione a titolo gratuito), il proprietario dell'immobile deve sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di messa a disposizione a titolo gratuito indicando i soggetti beneficiari (Modulo 2), allegando alla stessa un documento di riconoscimento in corso di validità.


Famiglia anagrafica e inserimento nello stesso stato di famiglia. Immobile già abitato da altra persona

Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Ricorrendo uno dei vincoli sopra indicati, puntualmente dichiarati nella dichiarazione di residenza, non è possibile costituire due o più famiglie all'interno della stessa abitazione, i quali faranno parte dello stesso stato di famiglia.

E' invece possibile costituire due o più famiglie all'interno dello stesso immobile in assenza di vincolo.

Il dichiarante dichiara la sussistenza o meno del vincolo all'interno della dichiarazione di residenza.

Chi già abitata nell'immobile e chi si sta trasferendo nello stesso immobile insieme al dichiarante deve compilare la dichiarazione sostitutiva concernente la sussistenza o meno del vincolo di parentela/affinità/tutela/curatela/affettivo con il richiedente o con un membro della sua famiglia (Modulo 3), allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.


Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vittorio Emanuele 5

Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Tel: 093540111

Argomenti:

Abitazione

Pagina aggiornata il 31 gen 2024

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