Iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea

  • Servizio attivo

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario soggiornante oltre i tre mesi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi.

L'iscrizione anagrafica é comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed é rilasciata immediatamente un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

I cittadini dell'Unione hanno comunque il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Anche i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione ed in possesso di un passaporto in corso di validità hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità.

Chi può presentare

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o che si trovi nel territorio da più di tre mesi.

Il familiare del cittadino dell'Unione, e quindi:

  • il coniuge del cittadino dell'Unione;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro che la equipara al matrimonio e rispetti le condizioni previste dalla legge dello Stato italiano;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner.


Descrizione

I cittadini dell'Unione Europea sono titolari del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

Godono dello stesso diritto:

  • il coniuge del cittadino dell'Unione;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro che la equipara al matrimonio e rispetti le condizioni previste dalla legge dello Stato italiano;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner.


Come fare

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani (Trasferimento di residenza e cambio di abitazione), il cittadino dell'Unione deve produrre alternativamente:

  • documentazione attestante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano;
  • documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, un'assicurazione sanitaria o titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.

Cosa serve

Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (disponibile in basso nella sezione Documenti).

Le risorse economiche per l'anno 2022 devono ammontare ad un reddito minimo annuo pari a 6.079,45 euro (importo mensile pari a 467,65 euro, che costituisce l'importo dell'assegno sociale - Circolare INPS n.197 del 23/12/2021 - cui deve farsi riferimento ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 30/2007).

Tale importo deve essere aumentato di 3.039,72 euro per ogni familiare, mentre in caso di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici é richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore a 12.158,90 euro.

Le risorse economiche possono essere periodiche o sotto forma di capitale accumulato e non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi. L'Ufficiale d'anagrafe può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse (Circ. Min. 18 del 21 luglio 2009).


Cosa si ottiene

Nel caso in cui siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge, il cittadino dell'Unione viene iscritto in Anagrafe.

Da quel momento potrà richiedere la Carta d'identità elettronica (non valida per l'espatrio).

Quanto costa

Il servizio è gratuito.


Procedure collegate all'esito

L'ufficiale di anagrafe procede alla registrazione nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dalle dichiarazioni rese dagli interessati con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni (si farà riferimento alla data di protocollazione).

L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente anche attraverso la Polizia Locale.

In caso di accertamento negativo da parte della Polizia Locale, ovvero nel caso di carenza di altri requisiti previsti dalla legge, al destinatario sono comunicate i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui vengono concessi 10 giorni di tempo per la comunicazione delle ragioni per cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale si sia concluso negativamente o per l'integrazione della dichiarazione. Se non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione, provvedendo al contempo alla comunicazione del rigetto.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento condotto dalla Polizia Locale, il procedimento sarà concluso senza nessuna comunicazione per l'interessato.

Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei ), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

Ulteriori informazioni

Sono cittadini comunitari i cittadini appartenenti ai seguenti Stati dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Filanda, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Romania e Bulgaria.

Vincoli

I familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:

  1. un documento di identità o il passaporto in corso di validità;
  2. un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
  3. l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
  4. nel caso di relazione stabile, documentazione ufficiale attestante l'esistenza della stabile relazione con il cittadino dell'Unione.


Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vittorio Emanuele 5

9,00 - 12,30

Tel: 093540111

Argomenti:

FamigliaStudenteAbitazioneImmigrazione

Pagina aggiornata il 1 dic 2022

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