Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

  • Servizio attivo

Forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio, anche quando effettuata con distributori automatici.


A chi è rivolto

Operatori commerciali che vogliano avviare un’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.

Chi può presentare

• Operatori commerciali iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

• I cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) che siano titolari di permesso di soggiorno valido.

Il soggetto che intende aprire una attività commerciale, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia" n.575/1965) o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge (art.71, comma 1, del D.Lgs n.59/2010).

Inoltre il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto nel caso di società che intende esercitare in qualsiasi forma, l’attività commerciale per il settore merceologico alimentare deve essere in possesso del requisito professionale così come previsto dall’art.71 comma 6, del D.Lgs n.59/2010.

Descrizione

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio connotata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio), anche quando effettuata con distributori automatici.

Elemento costitutivo del concetto di somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo. Proprio la mancanza del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande (ad esempio, l’acquisto di pane e di salumi al supermercato, ancorché il cliente chieda che gli venga preparato un panino, è attività di commercio al dettaglio, perché il cliente acquista al banco e non gli viene fornito alcun servizio al tavolo; la legge infatti consente ai titolari di esercizi di vicinato di lasciare a disposizione della propria clientela i normali arredi dell’azienda, per favorire il consumo sul posto); non rientra nella somministrazione neppure la vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare (ad esempio, la pizza al taglio, la gelateria artigiana, la kebaberia, cioè tutte quelle attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito).

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio, gadget, devono presentare la SCIA di vicinato).

La chiusura positiva della pratica consente l’esercizio dell’attività in uno all’avvenuta registrazione sanitaria.

Come fare

Inoltro della Scia tramite il portale “impresainungiorno.gov.it”. Alla stessa dovranno essere allegati:

  • Titolo di proprietà o contratto di locazione regolarmente registrato;
  • Planimetria e visura catastale;
  • Agibilità dell’immobile;
  • Abbattimento barriere architettoniche (legge n. 13/1989);
  • Conformità dell’impianto elettrico ed idrico;
  • Modello Tari;
  • Planimetria arredata e ciclo produttivo;
  • Lettera conferimento incarico al professionista e pagamento delle relative spettanze.


Cosa serve

Occorre inoltrare apposita Scia sul portale “impresainungiorno.gov.it”.

Cosa si ottiene

Possibilità di avviare l’apertura (o subingresso o ampliamento o cessazione) di una attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto costa

€ 20,00 a titolo di diritti di istruttoria Suap.

Versamento di € 20,00 in favore dell’ASP di Enna per il rilascio della necessaria registrazione sanitaria tramite prenotazione presso lo sportello CUP dell’Azienda stessa.

Procedure collegate all'esito

L’esito della pratica così come ogni comunicazione alla stessa relativa saranno inoltrate tramite il portale predetto.

Ulteriori informazioni

Il subingresso e la cessazione dell’attività sono soggette a comunicazione.

Al subingresso dovrà essere allegato l’atto che vi ha dato luogo.

Per maggiori chiarimenti vedasi la tabella allegata al D. Lgs 222/2016.

Vincoli

Gli esercizi di somministrazione possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale.

Gli esercizi di somministrazione devono avere una caratteristica particolare, cioè essere sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone.

Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono (art. 1, comma 2°, DM 564/1992), permettere <<l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private>>.

Eventuale acquisizione di pareri di altri Enti over l’attività ricada in zona tutelata.

Eventuale valutazione di impatto acustico.


Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Argomenti:

Commercio

Pagina aggiornata il 9 nov 2022

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