ORDINANZA ANTINCENDIO 2025

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PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI. OBBLIGHI E DIVIETI.

Data:

14 maggio 2025

ORDINANZA ANTINCENDIO 2025
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI. OBBLIGHI E DIVIETI.

dal 15 maggio al 15 ottobre

1.E’ fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;

2.E’ fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;

3.E’ fatto divietoa chiunque di bruciatura della vegetazione spontaneasu terreni incolti e/o a riposo, insistenti sul territorio comunale.

4.E’ fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di:

a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;

b)fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;

d)esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenzadi erba e vegetazione secca.

5.E’ fatto obbligo:

-ai proprietari, ai conduttori, agli affittuari, ai gestori dei fondi rustici e/o aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate, di aree verdi urbane,

-ovvero a tutti coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni, campi, comprese le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché di quelli coltivati o incolti,

-ai proprietari di immobili,

-agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,

-ai responsabili di cantieri edilie stradali,

-ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annessearee pertinenziali,

di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica.

Provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo il detto stato e condizione per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre.


Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, per le aree a confine con le aree edificate.

Sono esclusi i terreni che per posizione e giacitura risultano inaccessibili (es.: arroccamenti, pareti rocciose etc.) ed i terreni ricadenti all’interno dell’alveo dei torrenti.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o pulitura dei terreni dovrà essere rimosso a cura a spese degli interessati ed avviato a recuperoe smaltito secondo la normativa vigente. In particolare gli sfalci ed i residui vegetali potranno essere conferiti nelle discariche autorizzate ad Enna – a Scifitello e/o a Venova negli orari stabiliti da calendario.

6.E’ fatto obbligo,in prossimità di strade pubbliche e private, lungole ferrovie nonchéin prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimitàdi lotti interclusi, di confini di proprietà

- per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche - di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l’intero perimetro del fondo.

Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a venti metri. Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all’altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni.

7.Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l’onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria competenza e sono tenuti altresìal mantenimento dellapulizia ai sensidell’art. 42 dellaL. R. 16/96 e ss.mm.ii;

8.La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

9.E’ fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l’intero perimetro del fondo.

Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovrannoessere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzioneortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopracitati.

10.E’ fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;

11.E’ fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

12.E’ fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;

13.E’ fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo delle “aie”, di osservare le seguenti norme:

- dovrà distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;

- dovrà munire il tubo di scarico dei motori termicidi schermo parafaville;

-  dovrà porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate ;

-    dovrà effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.

- dovrà installare sulle macchinetrebbiatrici un estintorea polvere di almeno di litri dieci e per ogni trattore uno di almeno di litri otto;


-dovrà allontanare dal trattore e dalle macchinetrebbiatrici i detritidi paglia od altro materiale combustibile;

-   dovrà   applicare, in punti visibili all’aia,cartelli con la dicitura “Vietatofumare e/o innescare fiamme libere”.


per tutto l’arco dell’anno

13.   E’ fatto divietoa chiunque, di buttare dai veicolio comunque abbandonare sulterreno,

fiammiferi, sigari osigarette e qualunque altro tipo dimateriale acceso o incandescente.


14.      E’ fatto obbligo a chiunque abbia l’effettiva disponibilità di terreno di tenerloin ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.


15.E’ fatto altresì obbligo ai soggetti proprietari, ai gestori, ai responsabili, ai conduttori o a coloro che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità, di procedere alla recinzione dei terreni (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti strade pubbliche o private al fine di evitare immissione dei rifiuti.

Avverte

Nelle zone boscate e nei pascolii cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divietidi cui all’art. 10 della L. n. 353/200 e ss.mm.ii. con applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente

Nel caso di aree intestate a più proprietari gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi tanto collettivamente, quanto individualmente nonché rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi e i divieti incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno per fonte legale o convenzionale, obblighi di custodia e di vigilanza sul bene.

Disciplina sanzionatoria

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l’obbligodella pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovesseroverificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p. nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall’art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall’art. 37 L.r. n. 16/96 nel testo modificato dall’art. 38 della L.r n. 14/2006.

In particolare tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano -rurale, sono punite al sensi dell’art. 10, comma 6 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/00.).

La mancata asportazione dei residui vegetali o l’abbandono dei rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. determinerà l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli art. 255 e 256 del citato decreto. Così il mancatodiserbo di aree incolte in genere comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 255 del citato d.lgs. vo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe, rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree


incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito determinerà l’applicazione del la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 173,00 a €. 694 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell’art. 29 d.lgs.vo n. 285/1992 (CdS) e ss.mm.ii..

L’abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art. 182, comma 6bis – art. 185, comma 1 lett. f) d.lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii.) pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d’incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano– rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell’Ambiente (d.lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e quindi alle previsioni di cui all’art. 256 dello stesso codice.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 500,00 come previsto dall’art. 7bis del d.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo della pulizia del fondo, con applicazione della procedura e i principi di cui alla L n. 689/1981 e ss.mm.ii..

L’inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p..

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in pristino delle aree come in obbligo, l’Amministrazione si riserva l’esecuzione coattiva in danno così ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestionedel territorio e la tutela della incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

Ultimo aggiornamento: 14 mag 2025

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