Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

  • Servizio attivo

Iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al cittadini extracomunitari che soddisfano i requisiti previsti dall'ordinamento

Chi può presentare

Il cittadino extracomunitario che intenda soggiornare in Italia

Descrizione

I cittadini extracomunitari possono fissare la propria residenza nel Comune di Enna se qui pongono la loro dimora abituale.



Come fare

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani (Trasferimento di residenza e cambio di abitazione), il cittadino dell'Unione deve produrre alternativamente:

  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
  • valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero.


Se il trasferimento riguarda anche la famiglia, è necessaria la seguente documentazione:

  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
  • permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno);
  • per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto. 


Cosa serve

  • permesso di soggiorno, oppure
  • fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006), oppure


Cosa si ottiene

Ricorrendone i presupposti di legge, il cittadino straniero ottiene l'iscrizione anagrafica. L’iscrizione anagrafi ca è il presupposto per l’esercizio di importanti diritti sociali fondamentali ai fi ni dell’integrazione sociale degli

stranieri.

In particolare, l’iscrizione anagrafica è il presupposto per:

• l’accesso all’assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidio agevolazioni previste da ogni comune, ad esempio quelle basate sulle condizioni di reddito, verificate mediante l’indicatore ISEE, erogati dalla pubblica amministrazione o da soggetti dalla stessa delegati;

• l’accesso ad altri rilevanti diritti sociali, tra i quali la partecipazione a bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i sussidi per i canoni di locazione o l’acquisto della prima casa;

• l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri regolarmente soggiornanti (per gli irregolari si veda nel proseguo);

• diritti di partecipazione popolare all’amministrazione locale, previsti dagli statuti comunali;

• la facoltà di presentare determinate dichiarazioni da rendersi davanti all’Uffi ciale di Stato civile in materia di cittadinanza.8

L’iscrizione anagrafica è anche il presupposto:

• per il rilascio della carta di identità e delle certifi cazioni anagrafiche;

• per chiedere e ottenere il conseguimento della patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera (art. 118-bis codice della strada)

(Cfr. "Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale", consultabile qui)


Tempi e scadenze

La dichiarazione anagrafica deve essere resa entro venti giorni dall'avvenuto trasferimento.

L'Ufficio provvede all'iscrizione anagrafica entro due giorni dal ricevimento della dichiarazione.

Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni (vedi sopra).

Quanto costa

Il servizio è gratuito.


Procedure collegate all'esito

L'ufficiale di anagrafe procede alla registrazione nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dalle dichiarazioni rese dagli interessati con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni (si farà riferimento alla data di protocollazione).

L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente anche attraverso la Polizia Locale.

In caso di accertamento negativo da parte della Polizia Locale, ovvero nel caso di carenza di altri requisiti previsti dalla legge, al destinatario sono comunicate i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui vengono concessi 10 giorni di tempo per la comunicazione delle ragioni per cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale si sia concluso negativamente o per l'integrazione della dichiarazione. Se non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione, provvedendo al contempo alla comunicazione del rigetto.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento condotto dalla Polizia Locale, il procedimento sarà concluso senza nessuna comunicazione per l'interessato.

Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei ), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vittorio Emanuele 5

9,00 - 12,30

Tel: 093540111

Argomenti:

FamigliaStudenteAbitazioneImmigrazione

Pagina aggiornata il 6 mar 2024

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