Iscrizione anagrafica degli stranieri per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

  • Servizio attivo

Iscrizione anagrafica finalizzata al riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis


A chi è rivolto

Il servizio si rivolge ai cittadini stranieri di origine italiana che intendono richiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana

Chi può presentare

I cittadini stranieri di origine italiana che intendono richiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana devono rendere la dichiarazione di residenza

Descrizione

Il possesso della cittadinanza italiana deve essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza. Quindi il procedimento di riconoscimento potrà essere avviato su istanza degli interessati solo ove risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Enna.

Come fare

L'interessato, entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, deve compilare la dichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno (disponibile in basso nella sezione Documenti).

In particolare:

  • l'Allegato 1 compilato e debitamente firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferisce, con allegazione del documento di riconoscimento di ciascuno;
  • il Modulo n. 1 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di possesso dell’immobile;
  • il Modulo n. 2 se l’immobile è messo a disposizione a titola gratuito, contenente la dichiarazione sostitutiva da far compilare dal proprietario dell’immobile con allegazione del documento di riconoscimento del proprietario
  • il Modulo n. 3 se l’immobile è già abitato da altra persona, contenete la dichiarazione sostitutiva di chi già abita l’immobile concernente la sussistenza o meno del vincolo di parentela/affinità/tutela/curatela/affettivo con il richiedente o con un membro della sua famiglia.


Dovranno essere allegati:

  • i documenti di riconoscimento in corso di validità e codici fiscali degli interessati;
  • la visura catastale dell’immobile (se i dati catastali non sono stati già indicati nella dichiarazione)
  • il documento di riconoscimento di altri dichiaranti (proprietario dell'immobile, coabitante..)


Inoltre, se sprovvisti di permesso di soggiorno, deve essere allegato:

  • la dichiarazione di presenza effettuata in questura entro 8 giorni dall’ingresso, se proveniente da uno Stato che applica l’accordo di Shengen;

oppure

  • copia del passaporto contenente il timbro “Shengen” apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera, se proveniente da Paese che non applica l’accordo di Shengen


Nel caso di iscrizione in una ex contrada, è necessario previamente recarsi presso la sede degli Uffici.

Cosa serve

  1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di ciascun membro della famiglia interessato al trasferimento o al cambio di abitazione;
  2. visura catastale dell'immobile se i dati catastali non sono stati indicati nella dichiarazione di residenza e nel Modello 1
  3. contratto di locazione, usufrutto, uso o abitazione con ricevuta di regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, contratto di comodato d'uso o copia conforme della sentenza dichiarativa dell'usucapione oppure la dichiarazione sostitutiva da far compilare dal proprietario dell’immobile che mette a disposizione l'immobile a titolo gratuito e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell'immobile che mette a disposizione a titolo gratuito (se l'immobile non è di proprietà del dichiarante)
  4. permesso di soggiorno, oppure dichiarazione di presenza effettuata in questura entro 8 giorni dall’ingresso se proveniente da uno Stato che applica l’accordo di Shengen, oppure copia del passaporto contenente il timbro “Shengen” apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera se proveniente da Paese che non applica l’accordo di Shengen


Quanto costa

Il servizio è gratuito

Procedure collegate all'esito

L'ufficiale di anagrafe procede alla registrazione nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dalle dichiarazioni rese dagli interessati con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni (si farà riferimento alla data di protocollazione).

L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente anche attraverso la Polizia Locale.

In caso di accertamento negativo da parte della Polizia Locale, ovvero nel caso di carenza di altri requisiti previsti dalla legge, al destinatario sono comunicate i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui vengono concessi 10 giorni di tempo per la comunicazione delle ragioni per cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale si sia concluso negativamente o per l'integrazione della dichiarazione. Se non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione, provvedendo al contempo alla comunicazione del rigetto.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento condotto dalla Polizia Locale, il procedimento sarà concluso senza nessuna comunicazione per l'interessato.

Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei ), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

Ulteriori informazioni

La dichiarazione di residenza deve essere presentata contestualmente all'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana (vedi )Oltre a questi documenti il cittadino dovrà produrre la documentazione necessaria a richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno k.28.1 del 8.04.1991 (vedi Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)).

Vincoli

Normativa contro l'abusivismo

L'art. 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,prevede, all’art. 5, che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge

Pertanto è possibile trasferire la propria residenza presso un immobile di cui il dichiarante sia proprietario, conduttore in forza di contratto di locazione regolarmente registrato, comodatari o assegnatari in caso di edilizia popolare.

Il dichiarante deve quindi compilare la dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di occupazione dell’immobile (Modulo 1), indicando il titolo per cui l'immobile è occupato (proprietà, preliminare di vendita, usufrutto, locazione, comodato d'uso, messa a disposizione a titolo gratuito, titolarità di un diritto reale d'uso o di abitazione, assegnazione di alloggio di edilizia popolare, usucapione accertata per sentenza).

In tutti questi casi, è opportuno allegare il titolo (contratto, provvedimento, sentenza) con la ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dove prevista.

Nel caso di comodato d'uso verbale senza contratto (messa a disposizione a titolo gratuito), il proprietario dell'immobile deve sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di messa a disposizione a titolo gratuito indicando i soggetti beneficiari (Modulo 2), allegando alla stessa un documento di riconoscimento in corso di validità.


Famiglia anagrafica e inserimento nello stesso stato di famiglia. Immobile già abitato da altra persona

Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Ricorrendo uno dei vincoli sopra indicati, puntualmente dichiarati nella dichiarazione di residenza, non è possibile costituire due o più famiglie all'interno della stessa abitazione, i quali faranno parte dello stesso stato di famiglia.

E' invece possibile costituire due o più famiglie all'interno dello stesso immobile in assenza di vincolo.

Il dichiarante dichiara la sussistenza o meno del vincolo all'interno della dichiarazione di residenza.

Chi già abitata nell'immobile e chi si sta trasferendo nello stesso immobile insieme al dichiarante deve compilare la dichiarazione sostitutiva concernente la sussistenza o meno del vincolo di parentela/affinità/tutela/curatela/affettivo con il richiedente o con un membro della sua famiglia (Modulo 3), allegando un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Casi particolari

Impossibilità di procedere presso il Comune e necessità di rivolgersi alla Rappresentanza consolare competente

L’iscrizione anagrafica delle persone entrate in Italia con passaporto straniero e interessate dal procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana deve seguire le modalità disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.

Si soggiunge, altresì, che qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, la procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana dove essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Assenza del permesso di soggiorno

La copia della dichiarazione di presenza o il timbro “Shengen” costituiscono, in assenza di permesso di soggiorno, titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia (circolari Ministero dell’Interno n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del 28/09/2007).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Vittorio Emanuele 5

Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Tel: 093440111

Argomenti:

Abitazione

Pagina aggiornata il 6 mar 2024

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