Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

Dichiarazione della nascita del figlio


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti che debbano denunciare la nascita del proprio figlio, anche se avvenuta in altro Comune.

Il servizio è altresì rivolto a chiunque debba registrare la nascita del proprio figlio avvenuta nel Comune.

Chi può presentare

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è una dichiarazione obbligatoria, finalizzata alla formazione dell'atto di nascita del nuovo nato.

Come fare

La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

I genitori, o uno di essi hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.



Cosa serve

Il dichiarante deve consegnare all'Ufficile dello Stato Civile l'attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonchè le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Cosa si ottiene

A seguito della dichiarazione di nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile forma l'atto di nascita del nuovo nato.

Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell'atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.


Tempi e scadenze

La formazione dell'atto avviene nel momento in cui l'interessato si rivolge allo sportello dello Stato Civile. Attualmente, non occorre alcuna prenotazione.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

Nel caso di genitori non sposati, la dichiarazione di nascita deve essere resa da entrambi i genitori se si vogliono ottenere gli effetti del riconoscimento. Altrimenti, la dichiarazione da parte di uno solo dei genitori comporta il riconoscimento solo da parte del dichiarante, con la necessità che l'altro genitori proceda successivamente con la procedura di riconoscimento.

Vincoli

Attribuzione del nome

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Limiti all'attribuzione del nome

E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.

Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.  Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione di quanto sopra, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Attribuzione del cognome

La Corte Costituzionale con sentenza n. 131 del 27 aprile 2022 ha dichiarato l'illegittimià costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del Codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.", stabilendo che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

L'accordo richiamato è quindi imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l'intervento del giudice.

L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Casi particolari

Dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.

Nel caso in cui il dichiarante non produca l'attestazione di avvenuta nascita o la dichiarazione sostitutiva, ovvero non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.

Omessa dichiarazione

L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.

Bambino non vivo al momento della dichiarazione

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.

L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza Vittorio Emanuele, 5

da lunedi a venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tel: 0935 40424

Tel: 0935 40439

Argomenti:

Fanciullo

Pagina aggiornata il 4 mar 2024

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